Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, e' differito al 31 dicembre 1991.
Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002
