Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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A decorrere dal 1 gennaio 1991 l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo e' soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui e' trasferito il relativo personale, nonche' gli uffici dirigenziali gia' individuati presso il soppresso Ispettorato.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art7 · fonte su Normattiva