Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto- legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sara' emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002
