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[1]Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti di cui alla presente legge. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvedera' con le modalita' attualmente vigenti.

[2]La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle - leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 gennaio 1956

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - TAVIANI - ANDREOTTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art10 · fonte del testo