Art. 103
[1]E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220)).
[3]Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. 46
[4]Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
[5]La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220)).
[6]La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
[7]I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 2016, n. 220
46con decorrenza dal 1 gennaio 2017
La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Testo vigente dal 1 gennaio 2017, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva