Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2581 — Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.…
Art. 1967 — Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.…
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art110 · fonte su Normattiva
Art. 109
… cessione di uno o piu' esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera …