Art. 150
Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:
- a)4 per cento per la parte del prezzo di vendita ((fino a 50.000 euro;))
- b)3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
- c)1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
- d)0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
- e)0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
Testo vigente dal 21 marzo 2008, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva