Art. 150

Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:

  • a)4 per cento per la parte del prezzo di vendita ((fino a 50.000 euro;))
  • b)3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
  • c)1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
  • d)0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
  • e)0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Testo vigente dal 21 marzo 2008, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art150 · fonte su Normattiva