Art. 150
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[1]I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.
[2]Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva