Art. 153
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[1]Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.
[2]Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita e' costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva