Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
DIRITTI DI AUTORE - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ARTT. 156 E 161 - APPLICABILITA' DELLE MISURE DI INTERDIZIONE E DI SEQUESTRO - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI - ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE E QUALIFICAZIONE DELL'IPOTESI COME DELITTUOSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, TERZO COMMA, COST., SOTTO IL PROFILO CHE LE DISPOSIZIONI NON SONO CONTENUTE NELLA LEGGE SULLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Poiche' non e' possibile ritenere che con la formula "legge sulla stampa", contenuta nel comma terzo dell'art. 21 della Costituzione, il legislatore abbia inteso introdurre un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa", non sussiste nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilita' delle misure di interdizione e di sequestro previste dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ove ricorrano entrambi i presupposti richiesti dalla Costituzione per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe, e cioe' l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse non sono contenute nella legge sulla stampa. Cfr.: sent. n. 4 del 1972.
Riguarda ancheart. 156 Diritto d’autore
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 21, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLA "LEGGE SULLA STAMPA" - NON DA' VITA AD UN TIPO SPECIALE DI RISERVA DI LEGGE - NON ESCLUDE CHE ALTRI ATTI LEGISLATIVI POSSANO INTRODURRE MODIFICHE O DISPOSIZIONI DIVERSE RISPETTO ALLA MEDESIMA MATERIA.
Il riferimento alla "legge sulla stampa" contenuto nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, non da' vita ad un tipo speciale di riserva di legge, per cui non e' da ritenere che la legge indicata in detta norma debba essere regolatrice esclusiva della stampa, nel senso di non ammettere che altri atti legislativi possano introdurre modifiche o disposizioni diverse rispetto alla medesima materia.
Riguarda ancheart. 156 Diritto d’autore
STAMPA - RISERVA DI LEGGE - PORTATA - COSTITUZIONE, ART. 21, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
La dizione "legge sulla stampa" contenuta nell'art. 21, comma terzo, Cost., obiettivamente considerata, non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' del legislatore di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede. Conforme: sent. n. 4 del 1972.
Riguarda ancheart. 156 Diritto d’autore
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ORDINANZA - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.
Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimita' costituzionale incidentale, e' quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.
Riguarda ancheart. 10 Codice civileart. 700 Codice di procedura civileart. 97 Diritto d’autoreart. 156 Diritto d’autoreart. 96 Diritto d’autoreart. 168 Diritto d’autore
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (ART. 2 DELLA COSTITUZIONE) - AMBITO DELLA CATEGORIA - RICONDUCIBILITA' AD ESSI DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, e' percio' riconducibile ai fini dell'art. 2 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 700 Codice di procedura civileart. 10 Codice civileart. 97 Diritto d’autoreart. 156 Diritto d’autoreart. 96 Diritto d’autoreart. 168 Diritto d’autore
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PRECETTO - NON PRECLUDE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE - COORDINAMENTO CON LA PROTEZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONALITA' UMANA - DISTINZIONE TRA MATERIALE STAMPATO E ATTIVITA' STRUMENTALI E COSE DIRETTE ALLA PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA STAMPA. DIRITTO D'AUTORE - DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 161 E COD. PROC. CIV., ART. 700 - CONSENTONO DI INIBIRE LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI E DI SEQUESTRARLA ANCHE QUANDO QUESTA, PER ESSERE NELLA MATERIALE DISPONIBILITA' DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA, DEVE RITENERSI DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono - quando vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalita' umana - anche alle attivita' strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della norma costituzionale e' quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato. Percio' - considerati nella loro applicazione ad oggetti contenenti immagini non ancora pubblicate, anche se destinate alla pubblicazione, in questione che specie in cio' differisce da quella decisa con la sentenza n. 122 del 1970 - non trovano ostacolo nell'art. 21 Cost., e in particolare nei commi secondo e terzo di esso, ne' l'art. 161 (in relazione agli artt. da 156 a 160) della legge 22 aprile 1941, n. 633, ne' l'art. 700 cod. proc. civ.. Atteso che l'art. 161 della l. n. 633 del 1941, nell'attribuire all'autorita' giudiziaria la facolta' di ordinare, a tutela del diritto d'autore, la descrizione, l'accertamento, la perizia e anche il sequestro di cio' che si ritenga violazione di esso, prescindendo da esami e valutazioni di contenuto, e' diretto alla protezione di diritti patrimoniali, e non gia' a porre limiti alla manifestazione del pensiero. Cosi' come, a sua volta, l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., richiesta, quando non siano esperibili misure cautelari tipiche, per la protezione provvisoria di un diritto della personalita', rientrante fra quelli che la Costituzione salvaguarda, non puo' certo identificarsi con l'esercizio di una attivita' di censura. Cfr.: sentt. nn. 122 e 159 del 1970, 115 del 1957, 44 del 1960 e 93 del 1972.
Riguarda ancheart. 700 Codice di procedura civile