Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva