Art. 183
[1]L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
[2]A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
[3]Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
[4]L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva