Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art173 · fonte su Normattiva