Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
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Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 90 — Sanzioni penali
Art. 15 quater, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 1. Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo…
Art. 93 — Nozione del reato; sanzione penale
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art173 · fonte su Normattiva