Art. 174

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, puo' sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art174 · fonte su Normattiva