Art. 181
[1]Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'(( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE))) puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
[2]L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Testo vigente dal 19 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva