Art. 181

[1]Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'(( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE))) puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

[2]L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Testo vigente dal 19 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181 · fonte su Normattiva