Art. 181
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[1]Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'Ente italiano per il diritto di autore puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
[2]L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva