Art. 18
[1]Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.
[2]Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
[3]L'autore ha altresi' il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
[4]Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva