Art. 191

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[1]Il Comitato e' composto:

  • a)di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
  • b)dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
  • c)di un rappresentante del P.N.F.;
  • d)di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
  • e)dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica;
  • f)dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonche' di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
  • g)del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore;
  • h)di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

[2]I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art191 · fonte su Normattiva