Art. 195

[1]((Il Comitato centrale e' presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale ed e' composto:

  • 1)del segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;
  • 2)del vice segretario dei Gruppi universitari fascisti;
  • 3)di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal comando generale della Milizia;
  • 4)del direttore generale dell'istruzione superiore;
  • 5)di un rettore di Universita' e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
  • 6)di due professori appartenenti ai ruoli delle Universita' e Istituti d'istruzione superiore, egualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
  • 7)di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni.

[2]I componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 7, durano in carica un biennio e possono essere confermati.

[3]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale.

[4]Il Comitato e' costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

[5]Il Comitato si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno. Puo' essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre componenti del Comitato stesso.

[6]Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite)).

Testo vigente dal 14 gennaio 1938, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art195 · fonte su Normattiva