Art. 19
[1]I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
[2]Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva