Art. 30
[1]Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
[2]Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti e' calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva