Art. 40
[1]Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
[2]Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva