Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, e' regolato dalle norme particolari seguenti.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva