Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art5 · fonte su Normattiva