Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
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Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 3 — (R) Soggetti
Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in …
Art. 185 — Navi straniere
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art5 · fonte su Normattiva