Art. 73-bis
Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva