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Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanita' che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 22 giugno 1985 al 25 giugno 1994

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urn:nir:stato:legge:1985-06-13;296~art9 · fonte su Normattiva