Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge e' riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale. L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 2 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art1 · fonte su Normattiva