Per l'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  • a)uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;
  • b)certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita' rilasciato dalla competente autorita' dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Testo vigente dal 2 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art2 · fonte su Normattiva