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Gli infermieri cittadini degli altri Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati d'origine o di provenienza, prima dell'entrata in vigore della presente legge, e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorita' competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, continuativamente per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1981 al 23 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art12 · fonte su Normattiva