Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine il collegio degli infermieri professionali da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Testo vigente dal 2 gennaio 1981
