Il Ministero della sanita' comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine l'ordine dei veterinari da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale. Le informazioni sono coperte dal segreto.

Testo vigente dal 10 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-08;750~art5 · fonte su Normattiva