Art. 20 — Capacita' giuridica delle persone fisiche
La capacita' giuridica delle persone fisiche e' regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacita', prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva