Art. 1
[1]Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra
[2]Art. 1.
[3]Obbligo del servizio del lavoro.
[4]In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo l'eta', le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacita' tecnica o professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti.
[5]Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio militare, e' sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto obbligo risorge quando il militare sia inviato in licenza per essere destinato al servizio del lavoro. In tal caso, al detto militare si applicano tutte le disposizioni riflettenti i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro e non gli e' concesso di rinunciare alla licenza.
[6]Agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato e' equiparata a quella di militare.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva