Art. 1

[1]Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra

[2]Art. 1.

[3]Obbligo del servizio del lavoro.

[4]In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo l'eta', le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacita' tecnica o professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti.

[5]Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio militare, e' sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto obbligo risorge quando il militare sia inviato in licenza per essere destinato al servizio del lavoro. In tal caso, al detto militare si applicano tutte le disposizioni riflettenti i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro e non gli e' concesso di rinunciare alla licenza.

[6]Agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato e' equiparata a quella di militare.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art1 · fonte su Normattiva