Art. 22Scomparsa, assenza e morte presunta

I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

  • a)se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
  • b)se l'ultima residenza della persona era in Italia;
  • c)se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art22 · fonte su Normattiva