Art. 22 — Scomparsa, assenza e morte presunta
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
- a)se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
- b)se l'ultima residenza della persona era in Italia;
- c)se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva