Art. 27 — Condizioni per contrarre matrimonio
La capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva