Art. 32Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

In materia di nullita' e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o il matrimonio e' stato celebrato in Italia.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art32 · fonte su Normattiva