Art. 37 — Giurisdizione in materia di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva