Art. 40
Giurisdizione in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorche':
- a)gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
- b)l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base al diritto italiano.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva