Art. 41 — Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva