Art. 56Donazioni

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art56 · fonte su Normattiva