Art. 72
Disposizioni transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita' alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva