titolo IV — EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
- Art. 64 — Riconoscimento di sentenze straniere
- Art. 65 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri
- Art. 66 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
- Art. 67 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
- Art. 68 — Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
- Art. 69 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
- Art. 70 — Esecuzione richiesta in via diplomatica
- Art. 71 — Notificazione di atti di autorità straniere