Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Art. 30 — Disposizioni speciali per il settore turistico

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La Commissione e' formulata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonche' da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale. Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parete dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio. Restano ferme le competenze della Cassa gia' previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art30 · fonte su Normattiva