Art. 9
[1]del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali Il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali esprime il proprio parere entro il termine di 40 giorni dalla richiesta: (1)
- a)sulle iniziative legislative che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
- b)su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE, al CIPI o al CIPAA, che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
- c)su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni. I pareri di cui al precedente comma possono essere inviati al Parlamento. Il Comitato di cui al primo comma esprime in particolare pareri:
- a)al CIPE, in ordine alla ripartizione tra le Regioni interessate, effettuata dal CIPE stesso, dello stanziamento di 2.000 miliardi per il finanziamento degli interventi di cui allo art. 44; (2)
- b)al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini dell'autorizzazione alla Cassa e agli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali consulenza e assistenza tecnica, anche utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate, ai sensi dell'art. 46, primo e secondo comma;(3)
- c)al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in merito alle direttive sulla ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno. (4) Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e proposte al CIPE ai fini dell'approvazione del programma quinquennale di cui all'art. 2. (5) Il Comitato, infine, indica i criteri e le modalita' da osservarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno:
- a)ai fini del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 139, delle opere gia' realizzate e collaudate; (6)
- b)ai fini dell'assistenza tecnica e dei contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere di cui alla lett. a) del presente comma, che la Cassa stessa fornira' per un periodo non superiore a quattro anni dalla data del trasferimento ai sensi dell'art. 148. (7)
[2](1) Art. 3, c. 2°, L. n. 183/1976
[3](2) Idem, art. 7, c. 2°
[4](3) Idem, art. 4, c. 1° e 2°
[5](4) Idem, art. 5, c. 2°
[6](5) Idem, art. 1, c. 1°
[7](6) Idem, art. 6, c. 5°
[8](7) Idem, art. 6, c. 5° e 7°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva