Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Art. 35 — Entrata in vigore della legge

Le disposizioni legislative vigenti sull'attivita' della Cassa' per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverra' lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art35 · fonte su Normattiva