Art. 40 — Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
