Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art40 · fonte su Normattiva